Caporalato: a che punto siamo? (di Carlo Sorgi, Giudice del lavoro, Segretario Magistratura Democratica Emilia Romagna)

PhD in sociologia, presidente della coop. In Migrazione e di Tempi Moderni a.p.s.. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata.
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03 agosto 2018
La polemica Hanno suscitato molte reazioni le dichiarazioni rilasciate dal Ministro degli Interni Salvini e dal Ministro dell’Agricoltura Centinaio sulla prospettiva di riforma della l. 199\2016 (la legge che è intervenuta ad aumentare le casistiche penali in caso di lavoro irregolare in agricoltura) ritenuta dai politici ricordati non idonea a risolvere i problemi del settore. In particolare sono state riportate dalla stampa le affermazioni «la legge sul caporalato più che semplificare, complica» (Salvini) e «va decisamente cambiata» (Centinaio). Interrogato sul punto il Ministro del Lavoro Di Maio ha laconicamente risposto che il tema non era previsto nel "contratto di governo" senza per altro rispondere sul punto. Il Ministro, inoltre, dopo aver incontrato i rappresentanti dell’Unione Sindacale di Base, ha fatto sapere in un comunicato del 4\7\2017 che : "Dopo la tragedia di San Ferdinando oggi ho incontrato i rappresentanti dell’Unione Sindacale di Base. Il caporalato riguarda sia cittadini italiani che stranieri e nasconde sacche di sfruttamento anche ad opera di alcune agenzie interinali su cui non si può tacere. La legge del 2016 sicuramente è applicata male ed è quindi necessario avviare un tavolo di monitoraggio tra i Ministeri del Lavoro, il Ministero del Sud, il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell’Agricoltura perché le leggi vigenti in materia possano funzionare”. La sera di sabato 2 giugno – a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia – un uomo di 29 anni originario del Mali e con regolare permesso di soggiorno è morto per una fucilata alla tempia: si chiamava Soumayla Sacko e si trovava con altre due persone originarie del Mali, tutti avevano un regolare permesso di soggiorno. Vivevano nella vicina tendopoli di San Ferdinando, senza luce o acqua potabile e abitata dalle persone che lavorano in nero come braccianti nei campi della piana di Gioia Tauro per pochi euro al giorno. Lo scorso 27 gennaio nella baraccopoli c’era stato un incendio in cui era morta una donna, Becky Moses, di origini nigeriane. Dopo quell’episodio i migranti avevano iniziato a utilizzare le lamiere per ricostruire le baracche. La reazione più decisa e contraria alle prime dichiarazioni dei ministri Salvini e Centinaio è stata quella della missiva che pubblicamente è stata inviata da una lunga lista di sigle (Terra!, Flai CGIL, UILA UIL, Libera, Amnesty International, Emergency, Oxfam, Arci, Emmaus, ASGI, In Migrazione, Terre Libere ed altre) e di personalità da sempre impegnate sul tema indirizzata a tutti i Parlamentari. In tale missiva si esprime preoccupazione: "la legge 199/2016 è per gli scriventi un atto di civiltà di cui il precedente Parlamento ha saputo farsi carico, e che rappresenta una prima risposta alle tante, troppe morti nei campi italiani. Da Paola Clemente a Soumayla Sacko, le vittime di questa schiavitù moderna chiedono rispetto e azioni concrete”. Gli scriventi chiedono che i parlamentari si impegnino “per promuovere azioni e norme che vadano nella direzione di una rapida e completa applicazione della legge, soprattutto nella parte che prevede l’istituzione delle sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (articolo 8 della legge) e di un “approccio di filiera”, che possa prevedere misure come l’etichettatura narrante dei prodotti alimentari e un elenco pubblico dei fornitori, una riforma delle Organizzazioni dei Produttori e misure concrete per valorizzare il lavoro agricolo e sottrarlo allo sfruttamento”. Il punto della situazione Vediamo di ricostruire le fila del discorso. Per una completa e attentissima ricostruzione del quadro normativo di riferimento fino alla riforma della l. 199\2016 segnalo l’importante articolo di Francesco Gianfrotta: Intermediazione e sfruttamento del lavoro: luci e ombre di una riforma necessaria. Come cambia la tutela penale dopo l’approvazione della legge n. 199/2016 che si trova sulla rivista on line Questione Giustizia (1\3\2017 ). L’autore, già Presidente della Sezione GIP – GUP Tribunale di Torino e componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, dopo aver esaminato come si è arrivati all’attuale normativa in base alla: "netta percezione della insufficienza dell’apparato normativo esistente rispetto all’espansione – per dimensioni ed aree territoriali interessate – di un fenomeno da tempo radicato in alcuni settori dell’attività agricola (ma anche in altri ambiti) e marchiato negativamente da caratteristiche sempre più gravi sul piano dell’illiceità, al punto da renderlo sempre meno degno di un paese civile” passa ad esaminare il nuovo testo. La l. 199\2016 non è rivolta solo alla lotta al caporalato ma: “ha obiettivi ambiziosi che emergono dalla lettura del suo titolo: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo». Non solo caporalato, verrebbe da dire, ma una complessiva bonifica nel settore del lavoro in agricoltura, con interventi accomunati dall’intento di affermare, in primo luogo, il primato delle regole”. Per usare le parole della missiva citata in precedenza: "La legge 199 inasprisce il quadro normativo per il contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura ma prevede anche azioni positive, come la Rete del lavoro agricolo di qualità e le sue sezioni territoriali, che sono volte a prevenire tali fenomeni e a prevedere collocamento e trasporto legale per le imprese e per i lavoratori agricoli. Per questi aspetti, purtroppo, la legge risulta ancora inapplicata e vanno recuperati i ritardi inspiegabilmente accumulati nell'ultimo anno. Purtroppo lo sfruttamento del lavoro e il caporalato sono una piaga che da decenni investe una parte importante del settore primario, con pesanti ricadute sui diritti dei lavoratori agricoli, sull’immagine del Made in Italy nel mondo e nei confronti delle tantissime aziende che rispettano i contratti e le leggi sociali e che, pertanto, subiscono un dumping ingiustificato”. Il dettaglio Con tale normativa è stata apportata una serie di rilevanti modifiche alla fattispecie delittuosa (l’art. 603 bis c.p.), il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro nella formulazione risultante dall’art. 12, comma 1, del D.l. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14.9.2011, n. 148. L’introduzione nell’ordinamento penale nel 2011 del reato di cui all’art. 603 bis cp ha costituito una svolta sul piano del contrasto a fenomeni di grave illegalità e a forme di intollerabile inciviltà diffusi nel lavoro agricolo. Per altro la fattispecie, che indubbiamente segnava il compimento di un passo in avanti, appariva, col trascorrere del tempo, sempre più inadeguata a fronteggiare le esigenze di prevenzione e repressione imposte dalla diffusione del caporalato, le cui forme più moderne si caratterizzavano per una sempre maggiore odiosità, conseguenza del più facile approfittamento dello stato di bisogno e di necessità in cui si trovava e si trova il nuovo esercito dei migranti Con la l.199\2016 è stata profondamente modificata la norma dell’art. 603 bis c.p. e l’ipotesi di reato è stata ritenuta tale a prescindere dalla forma – organizzata o meno – dell’attività di intermediazione e indipendentemente dalle modalità, violente, minatorie o intimidatorie, che caratterizzano lo sfruttamento dei lavoratori (tale ipotesi costituisce una aggravante) . Inoltre è stata prevista la sanzione anche nei confronti di chi “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), (quindi punibilità anche degli utilizzatori oltre che dei Caporali veri e propri che reclutano manodopera) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno” . Inoltre è stata introdotta ex novo una circostanza attenuante (art. 603 bis 1): "nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite” ed una ipotesi di confisca obbligatoria (art. 603 bis 2 ): ”In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato». Ma non solo aspetti repressivi, anche misure che cercano di migliorare le condizioni di svolgimento del lavoro in agricoltura, soprattutto per coloro che sono impegnati nell’attività di raccolta dei prodotti. Con l’art. 8 è stata migliorata La Rete del lavoro agricolo di qualità istituita presso l'INPS dal DL 91/2014, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. L’articolo 9 della legge prevede, ancora, la predisposizione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori finalizzato al miglioramento delle condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli e che, secondo la relazione illustrativa al testo originario, è volto a evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera, anche straniera. Il piano deve essere predisposto congiuntamente dalle autorità coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e cioè dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dal ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e dal ministero dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni. Luci ed ombre Luci ed ombre sicuramente sussistono nel testo di legge. Ci si è chiesti perché considerare il ricorso alla violenza ed alla minaccia come circostanze e quindi elementi accidentali e non essenziali del reato, configurabile anche in assenza di essi: ipotesi, invero, sulla base dell’esperienza, più astratta che realistica. Sulla ipotesi premiale era stato proposto dall’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare, (il testo è allegato all’articolo di F. Gianfrotta citato) una misura premiale particolarmente significativa per la persona offesa che avesse denunciato le condotte di grave sfruttamento lavorativo, di reclutamento illecito o di organizzazione dell’attività lavorativa in condizioni di sfruttamento ed avesse aiutato, in tal modo, l’autorità giudiziaria o la polizia giudiziaria per l’emersione e l’accertamento dei reati de quibus. La misura prevista consisteva nel diritto della persona offesa ad essere assunta, a richiesta, anche in deroga alle norme sul collocamento, presso un’azienda dello stesso settore merceologico di quella presso la quale essa aveva lavorato in condizioni di grave sfruttamento o comunque di quella cui si riferissero le sue dichiarazioni. In assenza di indicazioni provenienti dall’interessato, l’azienda poteva essere individuata dal Prefetto tra quelle inserite in apposito albo tenuto presso la Prefettura/Ufficio territoriale del Governo. Identico diritto era previsto per i terzi estranei che, essendo a conoscenza di situazioni analoghe, ne avessero riferito alla polizia giudiziaria o all’autorità giudiziaria, consentendo l’accertamento dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 603 bis cp. In entrambi i casi l’assunzione era subordinata al parere del Procuratore della Repubblica competente per il procedimento in cui il lavoratore era persona offesa o al quale si riferivano le dichiarazioni della persona offesa o dei terzi: il Procuratore della Repubblica avrebbe dovuto valutare l’entità e la rilevanza del contributo dato e l’affidabilità ed attendibilità del dichiarante. Ulteriori specifiche disposizioni di favore riguardavano la formazione ed il trattamento retributivo del lavoratore così assunto. Trattandosi di lavoratore straniero, il questore del luogo in cui era sita l’azienda avrebbe potuto rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata di un anno, rinnovabile alla scadenza se lo straniero avesse continuato a prestare attività lavorativa. Sicuramente un segno positivo che può costituire un elemento utile ed importante per superare il muro di paura che sussiste in tale realtà. Si è detto che tale normativa manchi di alcuni elementi in grado di aggredire e destrutturare la natura sistemica del grave sfruttamento lavorativo (M. Omizzolo, Il Lavoro Sfruttato Nelle Campagne Italiane, I Percorsi Migratori, L’insediamento In Italia E Le Condizioni Di Lavoro, Tempi Moderni.net, 18\12\2017) con evidente beneficio per quelle aziende che operano con irresponsabilità sociale e in diversi casi anche in maniera delinquenziale attraverso, ad esempio, rapporti diretti con vari clan mafiosi. Conclusioni Nonostante queste criticità comunque gli effetti positivi prodotti da tale legge risultano evidenti dal rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale dell’Ispettorato nazionale del lavoro del febbraio 2018: sono stati infatti individuati 5mila 222 lavoratori irregolari durante le ispezioni effettuate nel 2017 e 387 vittime di sfruttamento in agricoltura per mezzo dell’attività di polizia giudiziaria; sono, inoltre, stati emessi 360 provvedimenti di sospensione di attività imprenditoriali, di cui 312 successivamente revocati a seguito di regolarizzazione. La normativa si è dunque rivelata efficace sul piano repressivo e ha favorito percorsi di regolarizzazione; si auspica da più parti un potenziamento degli strumenti di prevenzione in grado di eliminare alla radice un fenomeno criminale che, oltre a violare la dignità e i diritti dei lavoratori, altera il mercato nazionale, affossando le imprese virtuose (Caporalato, lo dicono i dati: la legge funziona. Basta applicarla, di Monica Rota ed Eleonora Morosini, Il Fatto Quotidiano , 11\7\2018). Occorre dunque essere presenti e prestare la massima attenzione per fare in modo che eventuali interventi nella materia siano rivolti ad un effettivo miglioramento della normativa esistente, sicuramente possibile, senza però intaccare quello che c’è di positivo e utile in una materia che coniuga i due settori ( quello del lavoro e dell’immigrazione ) più sensibili della nostra società. Se il Ministro del lavoro, in sintonia con quanto dichiarato, intenderà avviare il tavolo di monitoraggio occorrerà essere presenti tutti insieme, forze sociali e sindacali, e fornire informazioni ed assistenza tecnica per non perdere questa occasione o, peggio, per non vedere ridotta la potenzialità della l.199\2016 e per non correre il rischio che: "La diffusa e pericolosa retorica contro i migranti, oggi divenuta tratto identitario del nuovo governo italiano, agisca sui ricettori del sistema agromafioso finendo per legittimarlo” ( M. Omizzolo , Le Agromafie, Il Caporalato E Il Silenzio Del Governo Italiano, Tempi Moderni, 7\6\2018). La partita in questo momento si può giocare sulla qualità dell’intervento e dobbiamo, tutti noi che crediamo in un possibile miglioramento del testo, combatterla con la nostra partecipazione.

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