Caporalato e Welfare: adagio con moto verso l’abbattimento del benessere sociale

di
Condividi
24 settembre 2018
Prima di cominciare… La correlazione tra «caporalato» e Welfare non risulta sempre scontata né immediatamente intellegibile, tanto più se si è abituati a guardare al primo unicamente come a un comportamento criminale che la legge è chiamata a gestire con gli arnesi della coercizione statale. Eppure, il reato che viene volgarmente definito “di caporalato” – quello di cui al novellato art. 603-bis del codice penale – sottende una dimensione fenomenica altamente problematica, che prescinde dal carattere criminale del suo referente normativo. Le vicende di cronaca, del resto, confermano in maniera sempre più evidente quella che è divenuta una certezza condivisa fra chi si occupa di questi temi: caporalato – e, oggi, oramai sfruttamento in senso lato, rappresentano la faccia perversa e degenerata di un sistema che parte dai campi (o dai cantieri, o dai bassi di hotel e ristoranti di lusso…) e arriva ai consumatori, talvolta ignari talaltra imprudenti. Il presente lavoro illumina fiocamente alcuni degli aspetti particolarmente rilevanti di questa filiera del male, con specifico riferimento alle falle sistemiche che riguardano carenze strutturali del benessere sociale e che contribuiscono ad alimentare la vulnerabilità sociale di coloro i quali finiscono nei circuiti di sfruttamento.

1. Politiche abitative e trasporti

La questione abitativa costituisce un punto nodale che alimenta le condizioni di alienazione cui sono sottoposti i lavoratori sfruttati, sempre più isolati e dipendenti. Si tratta di un elemento che, com’è evidente, emerge in maniera drammatica nei casi di lavoratori stranieri, i quali costituiscono una buona fetta degli stagionali in Italia; e ciò a prescindere da quale sia stato il circuito di inserimento degli stessi: è fatto di cronaca, infatti, che non poche persone inserite nel sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), gestiti da privato sulla base di una Convenzione con la Prefettura locale, sia di fatto finita in circuiti di sfruttamento lavorativo, talvolta trovando negli stessi sistemi di accoglienza i propri aguzzini. Poche sono le amministrazioni territoriali che si siano poste il problema del diritto all’abitazione per i lavoratori stagionali che contribuiscono all’andamento delle economie locali. Non si tratta della semplice difficoltà – soprattutto per gli stagionali – di trovare un luogo dove soggiornare; circostanza, peraltro, già di per sé non agevole in considerazione delle esigenze del mercato immobiliare, tendenzialmente poco incline ai contratti di breve durata. Di fatto, laddove non si verifichino casi di vero e proprio “razzismo istituzionale”, l’ottica privilegiata è quella emergenziale: scatta dunque l’esigenza (per meglio dire: l’emergenza) di dover collocare centinaia di persone nel minor tempo possibile e, auspicabilmente, senza «troppo rumore per nulla». Una tale gestione approssimativa apre numerosi spazi vuoti, all’interno dei quali si intrecciano le attività collaterali all’intermediazione posta in essere dai caporali con le caratteristiche proprie della società civile locale. Sembra appena il caso di rammentare che i braccianti stranieri, sia comunitari che non, molto spesso vengono condotti nelle aree in cui si svolgerà la loro giornata lavorativa, fatta di una media di 10 ore al giorno, dagli stessi reclutatori o – nel peggiore dei casi – essi sono già vittime di tratta internazionale per finalità lavorative; non conoscono la lingua né la geografia locale, motivo per cui la presenza di una “guida”, pur dispotica che sia, è vista con occhio positivo in assenza di altri mezzi di orientamento. I caporali divengono dunque prezioso strumento di raccordo tra loro e il territorio. Il tema del diritto all’abitazione assume contorni in parte dissimili ma parimenti sintomatici nel settore turistico-alberghiero. Malgrado il nesso tra turismo e sfruttamento di manodopera non sia così immediato e non abbia avuto un’eco mediatica paragonabile ai fatti di cronaca che puntualmente tingono di rosso la produzione agricola italiana, i territori di Rimini e della Riviera Romagnola celano episodi di sfruttamento altrettanto inquietanti, connessi spesso ai meccanismi di reclutamento propri del nuovo caporalato. La Riviera Romagnola possiede una vocazione turistica consolidata: nel corso del 2014 il flusso dei clienti registrato nel complesso degli esercizi ricettivi è stato pari a 3.207.562 turisti (arrivi) che hanno generato 15.070.414 di pernottamenti (presenze), con periodo di permanenza media di 4,7 notti (4,5 per gli italiani, 5,3 per gli esteri) [fonte: Osservatorio Turistico Provincia di Rimini]. A fronte dei movimenti migratori che hanno interessato il territorio nazionale, quello che può considerarsi a tutti gli effetti il settore economico trainante della Riviera nel corso dell’ultimo decennio ha subito significative trasformazioni. Così, parallelamente alla disponibilità di nuova manodopera low-cost, proveniente soprattutto dall'Est Europa, l’endemicità dell'economia informale locale, tradizionalmente caratterizzata da evasione contributiva e illegalità contrattuale diffusa, ha aperto la strada alla diffusione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, spinto fino ad assumere la forma più grave di tratta di persone dall'Europa dell'Est finalizzata all’impiego presso le imprese del settore turistico. «Il tasso di occupazione in provincia di Rimini si è attestato al 62,9% (era al 61,4% nel 2014), con valori più alti riguardo al genere maschile (71,6%) e più bassi per il genere femminile (54,5%); nel confronto regionale e nazionale, il nostro territorio ha valori inferiori a quelli dell’Emilia-Romagna (66,7%) e superiori a quelli dell’Italia (56,3%). Riguardo invece al tasso di disoccupazione in provincia di Rimini questo si è attestato al 9,5% (era l’11,1% nel 2014), con valori più bassi per i maschi (6,9%) e più alti per le femmine (12,7%); nel confronto regionale e nazionale, il nostro territorio ha valori ancora una volta peggiori di quelli dell’Emilia-Romagna (7,7%) e migliori di quelli dell’Italia (11,9%)» – si legge nel rapporto realizzato dal Centro studi Politiche del lavoro e società locale della Provincia di Rimini; questo dato, se confrontato con quello sopra riportato, potrebbe forse suggerire che si tratti di un'incongruenza solo apparente, nella misura in cui buona parte delle assunzioni avvenga di fatto in nero. In questo settore, la rilevanza delle variabili di vulnerabilità individuale, meccanismi informali di incontro della domanda e offerta e fenomeno migratorio è tragicamente evidente: accanto alla sistematica violazione dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva, non può tacersi lo stato di sostanziale ricattabilità e alienazione dei lavoratori – in special modo, donne – che si trovino inseriti in un meccanismo di sfruttamento autoalimentantesi: «nel settore del turismo stagionale noi rintracciamo le tre dimensioni che caratterizzano il lavoro sfruttato: quella economica, sociale e ambientale […] Nella dimensione economica, rispetto alla continua cancellazione di quelli che sono i diritti esigibili da questi lavoratori attraverso la piena applicazione dei CCNL del turismo; il fatto che il giorno libero durante la stagione estiva è virtuale, sulla carta, ma nessun lavoratore occupato nel settore ha diritto materialmente ad avere questo giorno libero; e al fatto che vi è giornalmente un’attività lavorativa che è spalmata dalle 10 alle 13 ore giornaliere per dei salari veramente molto bassi» (Manila Ricci, intervista, 21.4.2017). «Chi denuncia lo sfruttamento, chi pratica forme di sciopero e di blocco della produzione, delle cucine, delle pulizie viene automaticamente espulso dall’azienda turistica» – argomenta ancora Manila, «questo comporta che queste lavoratrici rimangono improvvisamente senza l’alloggio, che è offerto dalle aziende turistiche, senza il salario, e quindi necessitano di tutta una serie di risposte che noi crediamo debbano essere le istituzioni a dare e che purtroppo ancora non si è raggiunto tale obiettivo». La questione abitativa ritorna ad essere un elemento centrale nel definire il profilo di vulnerabilità del soggetto; d’altra parte, la totale assenza di strumenti di welfare idonei a far fronte alla posizione di debolezza del lavoratore sfruttato contribuisce in certa misura ad alimentare un’economia tolleratamente sommersa, rendendo di fatto inservibili gli strumenti di denuncia posti in suo favore. Nel territorio romagnolo si registrano alcune esperienze di “welfare orizzontale”, servizi cioè offerti da associazioni organizzate in “sportelli di strada” volti a fornire supporto informativo, psicologico e assistenziale ai lavoratori e alle lavoratrici che denunciano o intendono denunciare condizioni di grave sfruttamento sul posto di lavoro; tuttavia, si tratta di un ennesimo caso di “privatizzazione” delle garanzie sociali che l’ordinamento sarebbe chiamato a fornire, evidentemente incapace di sostituirsi a pieno ad esso. Discorso analogo può farsi per il settore dei trasporti: intervenire sui meccanismi di smistamento e trasporto dei lavoratori significherebbe deprivare i caporali di una delle più significative attività svolte. Se si pensa alla fenomenologia del lavoro agricolo, ad esempio, è piuttosto agevole constatare come i lavoratori coinvolti siano perlopiù privi di un proprio mezzo di trasporto – elemento che li rende soggetti al giogo dei pochi fortunati (non a caso, caporali) che siano stati capaci di accaparrarsi un furgoncino sgangherato. Folti studi sociologici mettono in evidenza questi aspetti, sottolineando come talvolta siano gli stessi braccianti a ritenere indispensabile la figura del caporale, poiché diversamente sarebbe per loro impossibile non solo trovare un lavoro, ma anche banalmente assicurarsi un posto dove vivere, procacciarsi il cibo e in generale provvedere agli spostamenti dal luogo in cui risiedono ai campi o al centro abitato più vicino.

2. Integrazione e informazione

La segregazione abitativa rappresenta l’altro nodo cruciale; sia nei casi in cui gli stranieri siano stati soggetti destinatari di politiche umanitarie da parte delle amministrazioni locali, sia laddove questi abbiano dovuto affidarsi ai caporali per accaparrarsi un tetto, non è raro che i loro insediamenti si trovino a miglia di lontananza dalle luci del centro abitato. Nella zona del Vulture, in Basilicata, regione dilaniata dalla piaga dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, ad esempio, dal 1999 al 2009 è stato attivo un centro di accoglienza migranti come risposta istituzionale; si tratta di una ex fabbrica, situata appunto nell’area periferica del comune di Palazzo San Gervasio (PZ), messa in piedi anche grazie all’impegno di realtà associative locali, in cui venivano accolti ogni anno fino a un migliaio di braccianti.Non dissimile è la sorte di quelle soluzioni alloggiative autonomamente organizzate nella forma di ghetti, di norma situati fuori dai paesi e che utilizzano casolari abbandonati; questo tipo di strategia abitativa sconta la sua ragion d’essere e nei confronti della difficoltà di reperire un alloggio di tipo diverso all’interno del tessuto sociale locale, e, d’altra parte, avverso l’idea per cui l’organizzazione comunitaria e la vicinanza di connazionali aiutano a soddisfare alcune necessità pratiche per coloro i quali continuano a sentirsi (e a essere percepiti come) xenoi. In questo contesto particolare importanza è assunta dalle politiche migratorie. Com’è noto, il tipo di politica implementata nell’ordinamento italiano – a partire dalla Turco-Napolitano sino ai più recenti interventi legislativi – ricalca lo scheletro della perenne gestione emergenziale di un tema che rappresenta invece un aspetto connotativo dell’esperienza umana: ossia lo spostamento delle genti; come tale, evidentemente, irriducibile a “contingenza emergenziale”. Così, in un sistema in cui le politiche migratorie si inscrivano nel solco dell’urgenza incriminatoria del diverso, quasi a voler rimarcare la distanza che deve sussistere tra loro e noi, si innesta un processo di isolamento «biologico» (Park, Burgess 1921) che mira a evidenziare un’alterità connaturata all’esperienza migratoria e che assume caratteristiche funzionali e strutturali atte ad accentuare l’illegittimità anche spaziale dell’immigrato. Tanto più che non di rado i luoghi degli stanziamenti sono rappresentati da fabbriche abbandonate, vecchi casolari in disuso, magazzini dismessi, discariche. Nei tempi più recenti, il tema dello sfruttamento lavorativo – principalmente in agricoltura – ha finito per sovrapporsi quasi del tutto e straripare nell’acceso dibattito politico sulla gestione dei flussi migratori. Il rischio di confondere la causa con l’effetto, però, è alto: per quanto lo sfruttamento dei braccianti e, in generale, della manodopera a basso costo, trovi un avallo significativo nella delegittimazione della posizione spaziale prima ancora che giuridica della persona migrante, non è corretto rinvenire nel fenomeno migratorio in sé una delle cause dello sfruttamento. Come a dire: la colpa è degli sfruttati, non di chi li sfrutta. Sembra piuttosto assai più opportuno ricondurre la mancata (o cattiva) gestione dei flussi migratori tra le concause che alimentano lo sfruttamento lavorativo. A chiusura del cerchio, un aspetto su cui soffermare l’attenzione è rappresentato dai processi informativi che investono il lavoratore-consumatore. Si tratta di un tema che, a ben guardare, apre discussioni più simili a voragini, tanto da poterne fare unicamente un cenno in questa sede. Gli aspetti più macroscopicamente interessanti sono forse due, e riflettono le due anime del medesimo destinatario di informazioni: da un lato, assistiamo a un eccesso informativo nei confronti del consumatore (in questa sede, inspiegabilmente spogliato delle sue vesti di “lavoratore”). Informazioni, però, che risultano eterodirette verso un messaggio promozionale piuttosto inequivocabile: se spendi meno, è un affare; se è sottocosto, ne hai bisogno1. Manca, in verità, un altro tipo d’informazione e cioè quella relativa alla trasparenza della filiera produttiva; da molte parti, anche in alcune esperienze imprenditoriali virtuose2, si sente oggi parlare di un “bollino” che certifichi la qualità etica del prodotto. Una buona strategia che consentirebbe di educare il consumatore a un acquisto sostenibile, piuttosto che alla morale del “occhio non vede, cuore non duole”. D’altra parte, il deficit informativo riguarda anche l’altra faccia della medaglia – ossia il lavoratore che, stavolta, non consuma (e, d’altronde, come mai potrebbe farlo con 2,50 euro a cassone?!); anche qui si assiste a un duplice messaggio che va nella direzione dello smantellamento delle coordinate sociali connotanti l’attività lavorativa. Da una parte, l’idea del «meno diritti, più crescita» sembra sovrastare i sistemi giuridici contemporanei. Dall’altra, i diritti, quando ci sono, rimangono indefiniti, nebulosi, assolutamente inaccessibili per i lavoratori stranieri che temono piuttosto una qualche rappresaglia istituzionale a fronte di una loro denuncia. Per anni, la criminalizzazione dello straniero ha condotto a un innato timore nei confronti della divisa, tanto che, ad esempio, i braccianti agricoli – vittime e non carnefici – sorpresi a lavorare in nero per conto di una nota azienda agricola calabrese, preferiscono scappare piuttosto che denunciare. Il lavoratore sfruttato denunciante, infatti, si troverebbe a sobbarcarsi un duplice fardello: al danno, la beffa. Allo sfruttamento, la perdita definitiva del posto di lavoro – e, spesso, come si è visto, della dimora.

3. Dal collocamento pubblico al nuovo caporalato

Da ultimo, si inserisce il tema di un sistema di collocamento pubblico talvolta inesistente, talaltra totalmente inadeguato. Il rapporto di lavoro, per quanto rapporto di natura contrattuale tra privati (ne resta fuori, ovviamente, il rapporto di pubblico impiego), conserva dei rilievi di rilevanza pubblicistica che la dinamica del welfare state non può certamente ignorare: il coordinamento tra le diverse esigenze di tutela dei diritti della persona lavoratrice con la promozione delle libertà economiche costituzionalmente garantite e dello sviluppo sostenibile impone un intervento pubblico nella regolamentazione del mercato del lavoro. La concezione pubblicistica del collocamento in Italia, però, affonda le sue radici in una serie di presupposti storici che vedono l’attività di collocamento non già come una semplice operazione di mediazione tra la domanda e l’offerta di lavoro, avente interesse pubblico, ma piuttosto come diretta manifestazione dell’autorità e sovranità dello Stato. La concezione pubblicistica del sistema di collocamento dunque mantiene fermi i suoi capisaldi – obbligo del collocamento pubblico da un lato e divieto, debitamente sanzionato, di mediazione privata dall’altro – essenzialmente fino al 1997, anno in cui si susseguono almeno due momenti basilari per la gestione del collocamento: da un lato, infatti, la legge delega n. 59/1997 (cosiddetta legge Bassanini), attuando il principio di sussidiarietà verticale statuito attraverso la riforma del titolo V della Costituzione, conferiva alle Regioni nuove competenze anche in materia di collocamento e mercato del lavoro; d’altra parte, anche a livello europeo, la materia del collocamento assumeva contorni sempre più definiti nel senso della necessarietà di una gestione mista, dovendo considerarsi tale attività avente carattere economico e non potendo perciò essere soggetta a monopolio statale. Con il n. d.lgs. 469/1997 si dà facoltà a soggetti privati di svolgere attività di mediazione. Al di là dei tecnicismi, la norma prevede dei requisiti quantitativi e qualitativi talmente stringenti da rendere macchinosa l’effettiva possibilità di operare nel settore per molte delle piccole realtà imprenditoriali presenti nel tessuto sociale e territoriale di cui si tenta di promuovere l’occupazione. Va ricordato, peraltro, che proprio nel 1997, con legge n. 196, si introduce la fattispecie di lavoro interinale, la cui disciplina sarà destinata ad intrecciarsi in maniera indissolubile alla gestione del collocamento, influenzandone l’evoluzione per molti versi unitaria, sia quanto all’autorizzazione, sia quanto alle garanzie per i lavoratori. A seguito del d.lgs. n. 469/1997, si assiste quindi a un decentramento nel senso di attribuzione di ruoli a competenze sempre più incisive a Regioni e Province in materia di collocamento e, assai più significativamente, a una prima discreta liberalizzazione dei servizi di collocamento; le successive riforme del 2002 e del 2003 realizzano più compiutamente tale liberalizzazione, prevedendo un regime autorizzatorio e di accreditamento unitario per tutti gli intermediari, che siano pubblici o privati, e aprendo la strada anche ad altri soggetti pubblici non tradizionalmente esercenti tale attività. Lo scenario che si apre, a questo punto, vede sorgere due ordini di problemi: da un lato, l’eccessiva burocratizzazione, unitamente al decentramento e alle differenti modalità con cui questo abbia effettivamente avuto luogo sul territorio nazionale, ha reso il sistema di collocamento pubblico via via più farraginoso e di fatto incapace di offrire un’alternativa concreta all’attività di mediazione privata; quest’ultima, d’altronde, complice l’intrecciarsi dei destini di intermediazione e somministrazione, conduce alla proliferazione di nuovi meccanismi di abuso perpetuati da quegli stessi soggetti privati che avrebbero dovuto garantire la fisiologia dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro (cosiddetto nuovo caporalato). Concludendo… Da quanto sin qui raccontato, si capisce come il rapporto tra crisi del modello statale del benessere sociale e “infiltrazioni” dispotiche trovi la sua ipostatizzazione proprio nella gestione normativa di un fenomeno quale il caporalato, che richiederebbe d’altronde ben diversi strumenti regolatori. A sua volta, esso costituisce forse una sorta di paradigma della risposta istituzionale nel quadro degli attuali rapporti tra diritto ed economia (o, meglio, tra diritti ed economia). Particolare importanza nel processo di sedimentazione di tale meccanismo produttivo riveste il mercato del lavoro nel suo complesso e i mutamenti da questo subiti nel corso degli ultimi decenni, in conseguenza non solo di quei processi di flessibilizzazione dell’occupazione indotti in via legislativa, ma anche dell’espansione dell’economia globale in senso massimizzante. Il principale tramite di questa svalorizzazione del lavoro in taluni settori produttivi è stato il lavoro non protetto nel Sud del mondo, che, grazie all’abbattimento delle frontiere economiche, ha generato concorrenza nei paesi ricchi; per riuscire a stare al passo con la produzione mondiale si è retroagito sulle condizioni salariali e sulle garanzie dei diritti dei “nuovi schiavi” dell'economia, a fronte di un sistema lavorativo già incanalato verso l’idea della flessibilizzazione come strumento di contrasto alla disoccupazione. Ciò ha progressivamente condotto a una sostanziale deregolazione del mercato del lavoro, risoltasi in un avallo legislativo alle vecchie forme di lavoro nero e informale. In questo quadro di deregolamentazione, ciò che risulta estremamente scomposto è il rapporto tra capitale e lavoro: si assiste, oggi, a una paradossale dislocazione dei rischi e dei costi dell’attività imprenditoriale a danno dei lavoratori e a beneficio delle imprese. Così, mentre l’ “operaio” si addossa il rischio di un investimento azzardato in termini di sottooccupazione o disoccupazione, l’imprenditore, d’altra parte, minimizza i costi dimezzando i salari. Eppure, non si tratta di un peccato originario ascrivibile al paradigma piuttosto fiabesco dell’imprenditore malvagio: egli altro non è che il frutto di una smisurata fiducia negli strumenti di autoregolamentazione liberista del mercato (in specie, quello del lavoro). La conseguenza forse più macroscopica è stata, appunto, la deresponsabilizzazione della sfera politica (Ferrajoli 2007) e istituzionale lato sensu: lo Stato ha abdicato al proprio ruolo di governo delle dinamiche (sociali) del mercato e di garanzia dei diritti fondamentali della persona umana, intervenendo semmai a valle di un sistema che è il prodotto di azioni od omissioni (anche) istituzionali a monte. Trattare il caporalato come un fenomeno isolatamente criminale, al quale assegnare unicamente un addebito in termini punitivi, lascia infatti innumerevoli spazi all’interno dei quali è piuttosto banale rinvenire le coordinate di una più ampia crisi politico-istituzionale. Ma se «l’illusione che la globalizzazione possa essere democraticamente governata a livello mondiale» (Ferrari 2004) è un’utopia che occorrerebbe fugare tanto quanto la pretesa di smantellare le società capitalistiche, neppure si può immaginare di contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo – rispetto al quale il caporalato rimane una delle modalità attuative, peraltro non necessaria affinché si abbia sfruttamento e di per sé eticamente irrilevante, se non nella misura in cui conduca allo sfruttamento – attraverso interventi legislativi “a macchia di leopardo”. Anzitutto, in un quadro di economie globali anche l’intervento sul piano del diritto dovrebbe essere globale o – per dirla in termini più tipicamente giuridici – “internazionale”; andrebbero dunque generalizzate le garanzie dei diritti dei lavoratori, rendendo effettiva la ristrutturazione transnazionale del diritto: non solo attraverso apposite convenzioni internazionali, ma anche e soprattutto mettendo a punto strumenti concreti di incentivi e controlli. D’altra parte, sarebbe auspicabile recuperare la dimensione tipica del lavoro subordinato, data dalla contrattazione collettiva, e valorizzarne la portata anche sovranazionale. Se è vero che recuperare quella vocazione “regolatoria” che il diritto penale – specialmente di matrice economica – conserva varrebbe come base di un intervento di “amministrazione” del mercato, essa, però, deve necessariamente sorreggersi ed essere sorretta da strumenti altri: sarebbe comunque erroneo ritenere che il diritto penale possa svolgere un simile compito in solitudine. Da questa prospettiva, ben si comprende come la correlazione tra caporalato e welfare sia tutt’altro che azzardata e che i tanti aspetti di vulnerabilità individuale, a cui si aggiunge la carenza di idonee politiche economiche, occupazionali e sociali atte ad “accompagnare” la gestione del fenomeno, richiedono un intervento integrato volto ad aggredire il sistema nel suo complesso e, se del caso, recuperarne la funzione strumentale per ricondurla a un circuito di legalità. Contrariamente, se la repressione penale non venisse affiancata da politiche idonee ad incidere profondamente su sistemi produttivi e politiche sociali, essa – con attitudine non del tutto inedita – parrebbe servire soltanto a nascondere la realtà delle cose dietro il paravento di comodo della sua sbandierata criminalizzazione, vanificandone peraltro la funzione. Bibliografia:
  • M. I. Abella, Y. Park, W. R. Bohning, in Adjustments to labour shortages and foreign workers in the Republic of Korea, Genève, Ilo, Internationalt Migrant Papers, 1, 1995.
  • M. Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, Bologna, 2011.
  • F. Amato, La tutela dei diritti fondamentali sociali e del lavoro nella globalizzazione dell’economia, in Rivista del diritto e della sicurezza sociale, 2006, pp. 581 ss.
  • P. Bevilacqua (a cura di), Il Tavoliere di Puglia. Bonifica e trasformazione tra XIX e XX secolo, Roma-Bari, Laterza, 1988.
  • F. Biondi Dal Monte, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino,Giappichelli, 2013.
  • C. Colloca, A. Corrado (a cura di), La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia, Franco Angeli Editore, Milano, 2013.
  • G. Crainz, Padania. Il mondo dei braccianti dall’Ottocento alla fuga dalle campagne, Donzelli, Roma 1994.
  • L. Ferrajoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, II, Laterza, Bari, 2007.
  • V. Ferrari, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Laterza, Bari, 2004.
  • G. Gaja, Lavoro (disciplina internazionale): a) Diritto internazionale pubblico, in Enciclopedia del diritto, XXIII, Giuffrè, Milano, 1973.
  • E. Ghera, Collocamento ed autonomia privata, Napoli, 1970.
  • E. Gragnoli, Funzioni pubbliche di collocamento e attività di Regioni e Province, in Lav. dir., 2, 1999, p. 282.
  • P. Ichino, Diritto al lavoro e collocamento nella giurisprudenza, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1988, p. 1.
  • N. Lacey, Criminalization as Regulation: The Role of Criminal Law, University of Oxford – Legal Research paper Series n. 50 (July 2012).
  • A. Mangano, Ghetto economy. Dietro l’etichetta del supermercato, Createspace Independent Publishing Platform, 2014.
  • L. Montuschi, Appunti esegetici sulla riforma del collocamento, in Lav. giur., 12, 1997, p. 993.
  • P. Olivelli, Il “collocamento” tra pubblico e privato, Giuffrè, Milano, 2003.
  • M. Papaleoni, La riforma del mercato del lavoro, in Mass. giur. lav., 1998, p. 342.
  • R.E. Park, E.W. Burgess, Introduction to the Science of Sociology, Chicago University Press, Chicago, 1921.
  • D. Perrotta, Vite in cantiere. Migrazione e lavoro dei rumeni in Italia, Il Mulino, Bologna, 2011.
  • D. Perrotta, Ben oltre lo sfruttamento: lavorare da migrante in agricoltura, in Il Mulino, 2014, 1, pp. 29-37.
  • D. Perrotta,Il caporalato come sistema: un contributo sociologico, in E. Rigo (a cura di), Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura, Pacini Editore, Pisa, 2015,p. 20.
  • F. Piselli, G. Arrighi, Parentela, clientela e comunità, in La Calabria, P. Bevilacqua, A. Placanica (a cura di), Einaudi, Torino 1985.
  • R. Scognamiglio, voce Lavoro subordinato I, in Enciclopedia Giuridica Treccani, Roma, 1990.
  • R. Scognamiglio, Diritto del lavoro, Laterza, Bari, 2003.
  • Come accennato, il tema richiederebbe una riflessione ben più vasta che sia in grado di restituire un’idea coerente con le finalità di quanto si afferma; capire quale prezzo in termini di “capitale umano” debba pagarsi per rispondere agli slogan del «metà prezzo» rappresenta forse uno dei nodi cruciali per “smascherare” l’economia dello sfruttamento. Su questi temi si veda A. Mangano, Ghetto economy. Dietro l’etichetta del supermercato, Createspace Independent Publishing Platform, 2014; a cui si rimanda anche per l’ampia bibliografia sul tema.
  • Si veda ad esempio www.ilsole24ore.com del 28 agosto 2015, La filiera italiana è ai vertici mondiali.

Leggi anche