Tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo: una riflessione ancora aperta

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06 maggio 2019
A febbraio del 2019, su delega della Direzione distrettuale antimafia, la polizia di Catania ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di cinque persone ritenute responsabili dei reati di tratta di persone pluriaggravata. Le aggravanti sono la transnazionalità del reato, l’aver agito in danno di minori ed esposto le persone offese a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica facendo loro attraversare il continente di origine sotto il controllo di criminali che le sottoponevano a privazioni di ogni genere e a diverse forme di violenza, facendole giungere in Italia via mare a bordo di imbarcazioni occupate da moltissimi migranti. Gli arrestati sono accusati anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato e di sfruttamento della prostituzione. Un'operazione di grande valore, anche per le modalità organizzative che caratterizzavano l'attività criminale, a dimostrazione della capacità delle forze dell'ordine italiane nell'intercettare questi fenomeni criminali. Essa costituisce anche il pretesto ideale per approfondire, sia pure in sintesi, le caratteristiche prevalenti della tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo e sessuale, allo scopo di comprendere un fenomeno sul quale il dibattito pubblico risulta impegnato ma spesso con valutazioni non corrette. A questo proposito, è utile partire dal Protocollo di Palermo del 2000, strumento di fondamentale importanza per approcciare in modo corretto al tema, il quale definisce la tratta di persone, all’art. 3, paragrafo a, un fenomeno caratterizzato da tre elementi distinti ma interconnessi. Il primo riguarda il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’ospitare o accogliere persone. Il secondo, invece, l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare e il ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Il terzo, infine, riguarda lo scopo di dette attività e cioè lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi. La definizione del Protocollo, sebbene chiara in prima lettura, solleva alcune questioni fondamentali. In primis, in relazione all'elemento del movimento. Nella Convenzione, infatti, si distingue fra la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti. È bene preciare che lo scopo del traffico di migranti è l'attraversamento illegale delle frontiere, mentre lo scopo della tratta è lo sfruttamento della persona trafficata. In altre parole, il traffico di migranti riguarda soprattutto la protezione degli Stati contro la migrazione irregolare, mentre la tratta interessa, in prima istanza, la protezione specifica della persona da fenomeni di sfruttamento e di abuso. Un criterio di distinzione, quindi, fra il traffico di migranti e la tratta, è l’esistenza di una vittima, cioè di una persona i cui diritti individuali non sono stati rispettati. Tuttavia, accade sovente, nella pratica, che le persone in condizione di clandestinità generata dal traffico di migranti diventino anche vittime di violazioni di diritti umani. Si può inoltre entrare in un paese legalmente ed essere trafficate in una fase successiva. Concentrarsi sugli elementi legati allo spostamento risulta problematico anche nell’affrontare le dimensioni del lavoro forzato o delle pratiche paraschiavistiche connesse alla tratta. Alcune ricerche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) hanno indagato le ragioni che spingono i migranti in situazioni di lavoro forzato e non in tutti i casi le vittime sono state trafficate, come concepito tradizionalmente. In alcuni casi, i migranti sono entrati nel paese di destinazione attraverso altri mezzi e, solo in seguito, sono finiti in situazioni di lavoro forzato o coinvolti in pratiche paraschiavistiche. Il secondo elemento costitutivo del reato di tratta è la presenza di coercizione, inganno, abuso di potere o qualunque altra sua forma. La coercizione, tranne che nel caso di tratta di minori, indica che il risultato dello sfruttamento deve configurarsi come lavoro o prestazioni forzate, compresi i servizi sessuali forzati, la schiavitù o condizioni analoghe alla schiavitù. In genere si ritiene che la caratteristica fondamentale della schiavitù sia quella di privare una persona della sua libertà di movimento e della capacità di prendere le decisioni per sé. Ciò significa che la schiavitù, le condizioni analoghe alla schiavitù e il lavoro forzato includono la mancanza del consenso. Ne deriva che, nei casi in cui i lavoratori acconsentono a quello che nella realtà è lavoro forzato o pratiche paraschiavistiche, si potrebbe pensare che essi non siano stati trafficati. In realtà, si deve considerare che, in primo luogo, una decisione libera quale un consenso liberamente fornito implica anche la possibilità di non dare il consenso o, più precisamente, di rifiutare del tutto l’azione specifica che la vittima dovrebbe realizzare o che dovrebbe tollerare. Stabilire se una decisione è stata presa liberamente è possibile solo verificando ogni singolo atto che l’individuo compie e questo è in sé assai complicato. Secondariamente, il consenso della vittima deve essere dato riguardo a tutte le circostanze relative ad ogni singolo atto. Il consenso reale è possibile e riconoscibile legalmente quando tutti i fattori pertinenti sono conosciuti e una persona è libera di acconsentirvi oppure no. Un altro aspetto di fondamentale importanza e che è utile chiarire allo scopo di non replicare diffusi stereotipi, riguarda il superamento della falsa distinzione tra “vittime innocenti” e “vittime colpevoli”. Questa distinzione presuppone che queste ultime non siano meritevoli di protezione contro il lavoro forzato, la schiavitù o condizioni analoghe, visto che gli abusi a cui sono sottoposte sono ritenute essere una conseguenza di una loro presunta colpa. Secondo questo approccio le vittime “innocenti” sono quelle capaci di provare di essere state forzate a diventare prostitute, le vittime “colpevoli”, al contrario, sono coloro che erano già coinvolte nella prostituzione prima di essere trafficate, supponendo che esse sarebbero o sono consenzienti a svolgere questa attività anche in condizioni non coercitive. La conseguenza diretta di questa distinzione è che, in molti casi, anziché perseguire il responsabile, è la vittima che deve provare la sua “innocenza”, con un pericoloso spostamento di attenzione dagli atti del trafficante alla moralità della vittima. Nella pratica tutto ciò costituisce un grave ostacolo per la donna trafficata nel mercato del sesso rispetto alla decisione di denunciare o di agire in qualità di testimone. Un’ulteriore conseguenza è che molti casi di tratta nei quali sono coinvolte prostitute non vengono perseguiti perché gli abusi subiti sono considerati conseguenze della volontà di essere una prostituta. Si tratta di una contorsione concettuale che trasforma la vittima in soggetto consenziente e dunque favorevole alle condizioni di sfruttamento e violenza praticate. Questa distinzione impedisce anche il contrasto al lavoro forzato e alle situazioni paraschiavistiche nell’ambito del mercato del sesso. A questo punto è importante mettere in evidenza gli elementi che caratterizzano le nozioni di lavoro o servizi forzati, schiavitù e condizioni para-schiavistiche e asservimento. Nonostante esistano chiari standard internazionali e molto lavoro effettuato nel settore della tratta, le normative e gli interventi si sono concentrati esclusivamente sulle persone trafficate allo scopo di sfruttamento nella prostituzione o in altre forme di sfruttamento sessuale. Solo recentemente l’attenzione è stata rivolta a coloro che vengono trafficati per altre forme di lavoro forzato o condizioni para-schiavistiche evidentemente comprese nella definizione del Protocollo. Gli elementi legati allo spostamento e alla forza devono essere considerati nel contesto di atti che rendono possibile il lavoro forzato. Le evidenti violazioni dei diritti umani su cui i contenuti del Protocollo si concentrano sono il lavoro e i servizi forzati, che comprendono servizi sessuali forzati, schiavitù, pratiche para-schiavistiche o asservimento, e non la migrazione irregolare o il traffico di migranti, le forme di coercizione, o ancora, le pratiche di sfruttamento del lavoro. Gli Stati devono penalizzare ogni tipologia di sfruttamento realizzata attraverso il lavoro forzato e le condizioni para-schiavistiche in linea con i più importanti strumenti normativi internazionali sui diritti umani che proibiscono tali pratiche. Se venisse seguita questa linea, molta della ricorrente confusione interpretativa sarebbe evitata. La differenza tra un caso di traffico di migranti o di tratta, tra lavoro forzato o tratta, il consenso o meno della vittima al lavoro forzato, la percezione della vittima come “innocente” o “colpevole” sono tutte questioni che potrebbero essere risolte con una chiara applicazione della definizione presente nel Protocollo. Se le istituzioni si concentrassero primariamente sul lavoro forzato e sulle pratiche para-schiavistiche esse potrebbero superare molte difficoltà interpretative ed applicative. La tratta, dunque, si realizza attraverso la considerazione e il trattamento di esseri umani alla stregua di proprietà private o merci di scambio deprivando l’individuo della possibilità di fruire dei diritti che invece gli sono garantiti costituzionalmente. In questo senso, essa viola la dignità e il diritto all’auto-determinazione della persona. In conseguenza di ciò, uno Stato che non agisce per prevenire e combattere la tratta di esseri umani viola indirettamente i diritti umani della persona trafficata. Per questa ragione, anche in ragione degli importanti risultati ottenuti dalle forze dell'ordine e dalla verie procure italiane contro questo fenomeno e il più generale sistema di mafie straniere operanti in Italia, si deve analizzare cosa lo Stato faccia concretamente per adempiere ai suoi obblighi sui diritti umani che derivano dalle costituzioni nazionali e dagli strumenti normativi internazionali. Il contrasto alla tratta e alla schiavitù deve essere primariamente fondata su una concezione del fenomeno che comprenda l’impatto sui diritti umani quale elemento primario e centrale della sua definizione e su un aggiornamento degli strumenti interpretative e normativi ad esso dedicati. Un percorso ancora lungo da compiere.

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