Accordo di La Valletta: è davvero una "svolta"?

Giornalista, già responsabile delle edizioni regionali e vice capo redattore della cronaca di Roma de Il Messaggero, ha approfondito i problemi dell’immigrazione.
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28 settembre 2019
Una svolta decisiva nella politica sull’immigrazione”: così’ è stato definito dal Governo italiano l’accordo raggiunto al summit di La Valletta tra Italia, Germania, Francia e Malta sul meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare. Elementi positivi, in effetti, non ne mancano, a cominciare dal fatto che per la prima volta si sia affermato il principio della “condivisione delle responsabilità”: principio che si concretizza nel programma di relocation per quote dei naufraghi sbarcati.
E’ proprio questo il punto più interessante: se reso definitivo e obbligatorio, può portare al superamento del Regolamento di Dublino che, vincolando i richiedenti asilo allo Stato europeo di primo arrivo, si è rivelato uno dei maggiori ostacoli per una gestione corretta ed efficace dell’accoglienza. Da qui a parlare di svolta per la politica sull’immigrazione, tuttavia, ce ne passa. Una svolta ci sarà davvero solo quando si arriverà a un cambiamento radicale della politica del Nord nei confronti del Sud del mondo, per affrontare le situazioni di crisi che costringono ogni anno milioni di persone ad abbandonare il proprio paese. Nell’immediato e nel medio termine, tuttavia, una risposta concreta ed efficace a un problema così vasto può arrivare solo dall’attuazione di un sistema di asilo e accoglienza unico e condiviso in tutta Europa, basato su quote obbligatorie, con sanzioni (ad esempio il taglio dei finanziamenti) per gli Stati che si sottraggono alle norme. E’ la strada indicata dal Parlamento europeo (con un voto a larghissima maggioranza) fin dal novembre 2017, ma la Ue e gli Stati membri non hanno voluto imboccarla. E a quel piano vanno affiancati sia un programma di soccorso in mare (sul modello dell’operazione Mare Nostrum) per far fronte alle emergenze attuali, sia un progetto di canali legali di immigrazione.
Quello uscito dal vertice di La Valletta, insomma, dovrebbe porre fine, se non altro, alla tragedia delle navi cariche di naufraghi bloccate in mare da ordini assurdi e inumani o chiusure dei porti ancora più inumane, assurde e, oltre tutto, inefficaci. Quella tragedia crudele che stava ormai mobilitando l’opinione pubblica di tutta Europa. E forse proprio questa mobilitazione ha indotto Italia, Francia, Germania e Malta a cercare una qualche intesa, da proporre poi all’intera Ue, sia pure su base volontaria e non obbligatoria. E’ già un passo avanti da non sottovalutare. Ma non sembra cambiato lo spirito con cui si affronta il problema generale, che resta quello di “non far arrivare comunque” i migranti. Lo dimostra il largo spazio dedicato al problema dei rimpatri e lo dimostra soprattutto una lunga serie di contraddizioni e interrogativi che emergono dai vari punti del documento finale. Desta enorme preoccupazione, in particolare, la conferma di tutti gli accordi stipulati con la Libia e, in questo contesto, l’importanza sempre maggiore che assume la zona Sar libica, perché è soprattutto in questo tratto di mare che si consuma la strage dei profughi.
Di seguito una serie di obiezioni e interrogativi che, sollevati dal Comitato Nuovi Desaparecidos, meriterebbero un chiarimento, possibilmente prima della riunione del Consiglio Ue Giustizia e Affari interni a cui verrà sottoposto il pre-accordo raggiunto a La Valletta.
1 – Limiti di tempo. Il progetto ha una durata temporanea: 6 mesi salvo rinnovi. Ne consegue che – come del resto dichiarato dai promotori – è un piano provvisorio, che potrebbe non essere rinnovato alla scadenza. In sostanza, un test di prova. Tutt’altro che risolutivo.
2 – Limiti di accoglienza. Si prevede già in partenza un numero limitato di sbarchi consentiti. Quanto limitato? Nel testo si legge: “In caso di un sostanziale aumento delle persone da ricollocare nei sei mesi previsti, l’accordo può essere sospeso in qualsiasi momento e gli Stati membri si riuniranno d’urgenza”.
Le domande da porsi sono molte. Ad esempio: chi e come si stabilisce che il “numero” è stato superato? Dopo quale cifra e in base a quali criteri? Come si definisce il “tetto”? Si terranno presenti le eventuali situazioni contingenti o di emergenza improvvisa?
3 – Stato “di bandiera”. Sbarchi nello Stato di bandiera della nave “di proprietà statale (cioè militare) soccorritrice. Domanda: se la nave soccorritrice è, ad esempio, una unità tedesca o olandese o svedese di Frontex, verrà mandata rispettivamente in Germania, Olanda o Svezia, con settimane di navigazione? Sembra assurdo. Anzi, ci saranno grossi problemi anche se le navi fossero della Marina francese o spagnola, i cui porti più vicini sono rispettivamente Aiaccio o Marsiglia per la Francia e Barcellona per la Spagna: giorni e giorni di navigazione dal Mediterraneo Centrale.
Ma soprattutto, a parte i disagi e i problemi pratici, la norma appare in contrasto con il diritto internazionale/legge del mare che impone di sbarcare i naufraghi “nel più vicino porto sicuro”, a prescindere dalla “bandiera” della nave soccorritrice.
4 – Lotta alle Ong. Limitazioni alle Ong e alle navi private sulla base delle “norme Minniti”. Sulla base, cioè, delle norme che hanno cominciato a criminalizzare le Ong. Norme già ampiamente contestate e la cui applicazione è apparsa spesso in contrasto con il diritto internazionale e la legge del mare.
5 – Asilo e tutela 1. Si insiste sul concetto dei cosiddetti “migranti economici” ai quali non si riconosce il diritto all’asilo o a forme di tutela internazionale e dunque vanno respinti e rimpatriati. Come si definisce un “migrante economico”? In base a quali criteri? Torna il principio-guida della provenienza geografica? O, peggio, torna l’elenco dei cosiddetti “paesi sicuri”? Sembra difficile, ad esempio, definire “economico” un migrante somalo fuggito dalla siccità e dalla carestia. O un maliano scacciato dal land grabbing e dalla progressiva, crescente desertificazione del Sahel.
6 – Asilo e tutela 2. Per i criteri sulla concessione della tutela resta il “muro” enorme del decreto Minniti-Orlando, che ha eliminato la possibilità dei ricorsi contro il respingimento deciso in prima istanza.
Da notare che, prima di questo decreto, tra primo e secondo giudizio si arrivava al 65/70 per cento di domande accolte: dal 20 al 25 in prima istanza, il resto in seconda istanza. I giudici, cioè, esaminavano più a fondo e in maniera più autonoma le richieste rispetto alle commissioni ministeriali, come dimostrano vari episodi per i quali l’Italia è stata anche condannata dalla Corte Europea. Abolito l’appello, il numero delle domande accolte è crollato. I “respinti” dalle commissioni ora verranno tutti rimpatriati come “migranti economici”? Ci si giustifica dicendo che resta comunque la Cassazione. Ma, come è ben noto, i ricorsi per Cassazione richiedono più tempo e sono molto più difficili, costosi, rari, ecc. Nel frattempo i “bocciati” possono essere rimpatriati o entrano nel limbo enorme degli “invisibili”.
Da notare, ancora, che il decreto Minniti-Orlando ha fatto scuola: circa due mesi fa anche la Grecia ha abolito il secondo grado di giudizio (ricorso in appello)
7 – Accordo con la Libia. Ribaditi gli accordi e “l’autorità” della Libia per le operazioni di coordinamento e organizzazione dei soccorsi.
Non si capisce come questa norma possa conciliarsi:
– Con tutto quello che è accaduto e sta accadendo nell’inferno libico, ampiamente denunciato da tutte le Ong, dall’Unhcr, dall’Oim e dalla stessa missione Onu (basti ricordare i pesantissimi rapporti annuali pubblicati dal 2016 in poi).
– Con il fatto che la Guardia Costiera è sotto accusa in base a decine di denunce e dossier e, anzi, sotto inchiesta da parte della Corte Penale Internazionale
– Con il fatto che la Libia non ha i requisiti, i mezzi, le attrezzature per gestire una zona Sar: nulla, cioè (a cominciare dalla stessa centrale Mrcc) per organizzare, coordinare e attuare le operazioni di soccorso.
– Con la questione del “porto sicuro”
– Con il fatto che quelli effettuati dai libici non sono salvataggi ma veri e propri respingimenti di massa che impediscono ai singoli migranti di presentare domanda di asilo. Respingimenti – va ricordato – nell’inferno dei lager libici.
8 – Gli “ordini” della Libia. Se la Libia segnala un suo “porto sicuro” a una Ong e questa Ong si rifiuta di sbarcare i naufraghi nel posto indicato (appellandosi al diritto internazionale) che cosa accadrà?
Ancora. Se la Libia segnala un suo “porto sicuro” a una nave privata (cargo commerciale, nave da turismo, ecc.) e questa “obbedisce”, di fatto la si rende complice di un respingimento di massa e, dunque, di una violazione del diritto internazionale.
9 – Zona Sar libica. Ribadendo accordi e “autorità” di Tripoli, si conferma (senza neanche citarla) la “finzione” della zona Sar libica, che in questo contesto assume un ruolo sempre più centrale e determinante.
Nel frattempo, il criterio alla base della finzione della zona Sar libica ha fatto scuola.
Spagna . anche la Spagna sta limitando e ridimensionando l’azione del Salvamento Maritimo (il migliore servizio di ricerca e soccorso del Mediterraneo), delegando quanto più è possibile gli interventi al Marocco. Non a caso i giornali spagnoli hanno parlato di “esempio italiano”.
Turchia. E’ dal 2016 (accordo con la Ue) che la Guardia Costiera turca blocca i migranti ricorrendo spesso alla violenza. Uno degli ultimi casi, documentato da un filmato diffuso sul web, è di pochi giorni fa: l’equipaggio di un guardacoste ha preso a bastonate i migranti a bordo di un gommone (tra cui donne e bambini) e contemporaneamente ha danneggiato le camere stagne per affondare il natante, costringendo così i naufraghi a salire sulla motovedetta. Di nuovo c’è che la Guardia Costiera greca e le unità di Frontex, stando alle testimonianze di diversi profughi, non risponderebbero con la necessaria tempestività ad eventuali richieste di aiuto o, peggio, userebbero sempre più di frequente “maniere forti” per respingere i natanti nelle acque turche o comunque non farli entrare in acque greche e, dunque, europee.
10 – Altri “casi Libia”? C’è l’impegno a valorizzare le capacità operative delle guardie costiere dei paesi della sponda sud del Mediterraneo. In pratica, per la rotta del Mediterraneo centrale, la Tunisia, l’Algeria e l’Egitto. Tutto lascia credere che si pensi soprattutto alla Tunisia, secondo il progetto più volte proposto e rilanciato di bloccare le partenze e fermare i natanti in mare (a prescindere dal porto di partenza) costituendo in questo paese una sorta di “hub del Mediterraneo” dove concentrare i migranti intercettati o respinti. In sostanza, una struttura simile e parallela “all’hub del Sahara” già in funzione in Niger. Ma anche la Tunisia, secondo i criteri internazionali, non può essere considerato un “porto sicuro”. Anzi, la questione porto sicuro riguarda anche l’Algeria (vedi le deportazioni in massa nel Sahara, al di là del confine con Niger e Mali, in pieno deserto) e l’Egitto.
11 – Emergenze. Si vietano (in particolare alle Ong) interventi “d’iniziativa”: occorre sempre agire in base alle istruzioni del Rescue Coordination Center competente.
C’è da chiedersi come ci si deve comportare se ci si imbatte in una emergenza in atto, ad esempio una barca che sta affondando o magari è già affondata, con naufraghi in mare. Anche in casi del genere si deve aspettare prima l’ok e la direttiva? C’è da notare, oltre tutto, che nel Mediterraneo Centrale (grazie alla finzione della zona Sar libica), la competenza è quasi sempre del Centro di coordinamento di Tripoli, che però non esiste. Con tutto quello che ne consegue.
12 – Requisiti tecnici delle navi di soccorso. Richiamo agli Stati di bandiera sui requisiti tecnici necessari a una nave per poter agire come unità adatta a operazioni di ricerca e soccorso. Sembra la premessa per arrivare a più rigorosi controlli ed eventuali blocchi in porto, più o meno lunghi, per le navi delle Ong. L’esperienza passata dimostra che spesso è bastato un pretesto (il più delle volte rivelatosi infondato) per fermare e paralizzare a lungo una nave. Salvo delegare i soccorsi a navi, ad esempio un mercantile, che non sono minimamente attrezzate e addestrate per questo tipo di attività.
13 – Ricollocamenti su base volontaria. L’adesione al piano di relocation è prevista su base volontaria. Contemporaneamente si parla di sanzioni sotto forma di taglio dei fondi strutturali, Ma se l’adesione è “volontaria” e non “obbligatoria”, come si può parlare di sanzioni?

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