Il caporale in bicicletta

di
Condividi
02 giugno 2020
Con il provvedimento che si allega il Tribunale di Milano, sezione Misure di Prevenzione, accogliendo le richieste della locale Procura della Repubblica, dispone l’amministrazione giudiziaria di UBER Italy s.r.l., pendendo procedimento per il reato ex art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, c.d. detta legge sul caporalato) in concorso anche dei titolari della società F.R.C. s.r.l. e della ditta Flash Road City che gestivano direttamente i lavoratori, riders, che portavano cibo per conto di Uber.
La vicenda è molto complessa, si rimanda per chi volesse approfondire al provvedimento di grande spessore che rivela oltre ad un profondo impegno investigativo una completa padronanza della difficile materia che coinvolge aspetti societari e penali che richiede grande specializzazione e per la quale la Procura della Repubblica di Milano svolge da tempo un lavoro di accurata indagine. Una importante risposta della Magistratura che, in un momento difficile per la sua credibilità complessiva, dimostra come professionalità e serietà costituiscano ancora valori fondanti dell’istituzione. Magistrati e forze dell’ordine impegnate in questo sforzo non possono che essere ringraziate con profonda ammirazione e rispetto per il lavoro che stanno svolgendo.
Questa occasione per altro ci consente alcune osservazioni sui temi della c.d. GIG economy, della quale i riders fanno parte, e del caporalato, che mai come in questo caso appaiono connessi.
Solo recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n.1663\20120 ha indicato la strada interpretativa per definire il rapporto di lavoro dei riders rendendo assolutamente necessario formulare chiari accordi contrattuali, per evitare il rischio che tali modalità vengano in sede giudiziale considerate un’imposizione del committente, con conseguente applicazione al rapporto della disciplina e delle garanzie del lavoro subordinato.
Da questo punto di vista le modalità utilizzate nel caso della FRC s.r.l. , la società che gestiva per conto della Uber Italy s.r.l. i rapporti con i riders, alla luce delle risultanze processuali appaiono tali da non rispettare neppure le regole minime imposte dalla subordinazione richiamando concetti riconducibili più ai rapporti caporale-sottoposto che richiamano alla mente la definizione di Urmila Bhoola, Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù (nella sua relazione fatta, dopo aver visitato il nostro Paese, la Bhoola ha parlato “ di vari fattori strutturali che hanno messo i soggetti già vulnerabili a rischio di essere vittime dello sfruttamento lavorativo nel settore dell’agricoltura, il che equivale al lavoro forzato o a condizioni simili alla schiavitù” ) con l’unica differenza che il settore non è quello agricolo ma quella della distribuzione del cibo. Peraltro, se pensiamo alle vittime, scelte in area di particolare fragilità soggettiva e sociale in quanto provenienti da paesi territorio di conflitti civili e razziali, e se consideriamo anche il particolare contesto aggravato dall’emergenza sanitaria a seguito della quale l’utilizzo del riders è progressivamente aumentato determinando un incremento del reclutamento di persone sempre più disperate (e per le quali l’art. 103 del c.d. Decreto Rilancio, n.34\2020, sul quale torneremo, con la sua sanatoria di impostazione riduttiva e non coerente con i presupposti della stessa normativa non sarà una soluzione) ci troviamo di fronte ad una situazione che da un punto di vista della gravità dei fatti nulla ha di meno del classico contesto agricolo nel quale opera il fenomeno del caporalato.
Quindi potremmo dire che questa situazione esaminata costituisce un ponte tra i primordi del fenomeno, rappresentati dalla figura del caporale in agricoltura, e presente e futuro, rappresentati dalla c.d. GIG economy e da un rapporto sempre più strutturato per eseguire prestazioni just in time con piattaforme e con una forza lavoro sempre più fungibile e precaria.
È il Caporale che sale sulla bicicletta del rider (si fa per dire ovviamente perché agli atti del processo i mezzi in possesso agli indagati risultano essere Mercedes e Porche), e con un palmare lo comanda a distanza, una sorta di piccolo “grande fratello” o di panopticum itinerante. Il caporale arriva a rubare persino le mance (risultano non consegnate ai riders complessivamente circa 21.000 euro di mance), a non restituire neppure le cauzioni ricevute all’inizio del rapporto (una somma calcolata di circa 61.000 euro), per non parlare degli aspetti fiscali e contributivi ignorati, in linea con la tradizione caporalesca che sfrutta il lavoratore e poi si fa pagare anche il trasporto, l’acqua e il pane.
E stiamo parlando di Uber Italy s.r.l., facente capo alla galassia Uber, uno dei colossi mondiali dell’economia via piattaforma che in Europa dal paradiso fiscale dell’Olanda gestisce nei singoli paesi con società collegate costituite in loco l’attività delle società come la FRC con una consapevolezza che il provvedimento richiamato definisce piena in ordine alle modalità come detto riconducibili ad una vera e propria forma di caporalato.
Il vero problema è allora quello di rimettere al centro dell’attenzione la dignità e la tutela di chi lavora, indipendentemente dal settore di appartenenza del lavoratore, se vogliamo evitare di finire col concludere come in un famoso testo di Marta Fana: "non è lavoro, è sfruttamento".
Una importante occasione poteva essere la regolarizzazione proposta da molte forze progressiste per fare emergere situazioni di sfruttamento, illegalità in un momento in cui la situazione sanitaria complessiva imponeva un impegno in tal senso e da questo punto di vista l’incipit dell’art. 103 del DL 34\2020 appariva in questo senso : "al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari”, ma in seguito i contrasti in seno alla stessa maggioranza non hanno consentito la coerenza con tali premesse e solo tre settori (agricoltura, lavoro domestico e assistenza alla persona) sono stati interessati, peraltro con procedure complesse più da corsa a ostacoli che da regolarizzazione. Di conseguenza i 753 riders sfruttati nella situazione descritta dal provvedimento del Tribunale di Milano non potranno regolarizzare la loro posizione ma, come altri centinaia di migliaia di lavoratori stranieri rimarranno nelle mani dei loro sfruttatori a drogare un mercato del lavoro a favore solo dell’illegalità e della criminalità organizzata (come opportunamente ha fatto notare anche il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho) e contro i principi fondamentali del nostro vivere civile e della Costituzione.
Si può fare ancora qualcosa in sede di conversione del decreto-rilancio ma occorre avere coraggio e per questo, parafrasando il mitico Principe De Curtis in arte “Totò", occorre stare dalla parte degli uomini e non dei caporali!
https://mcusercontent.com/eace410d021739edefdb932aa/files/11f435c1-3822-4fae-a782-cd9d4cb4f298/2020_009SOSP_UBER_ITALY_SRL_74_20_27_05_2020_1__compressed.pdf

Leggi anche