Disuguaglianza e violenza di genere: un problema internazionale

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25 novembre 2020
La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 1999, si regge su un pilastro fondamentale: la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e come tale ha una capacità offensiva che valica i confini degli Stati.
La tutela delle donne dalla violenza, dalla discriminazione e dalle disuguaglianze che abbiano come movente la differenza di genere è, quindi, compito di tutta la comunità internazionale, chiamata ad impegnare ogni strumento comune per la difesa di un diritto fondamentale.
La realtà e la quotidiana lotta contro le discriminazioni e le violenze fondate sul genere, invece, è molto diversa, imperniata di egoismi, visioni distorte e nessuna collaborazione sovranazionale. Così, a partire dalla confortevole Europa, ogni singolo Stato è impegnato a fare i conti nei soli confini nazionali con l’evidente problema sociale che la violenza di genere rappresenta, dimenticando l’universalità del diritto all’uguaglianza e l’universalità della lotta per l’affermazione di quel diritto.
Le donne, protagoniste della lotta per l’emancipazione femminile, che in ogni parte del mondo si oppongono a visioni politiche maschiliste e discriminatorie, a leggi ingiuste e a violenze di Stato, pagano con la propria libertà e incolumità per le battaglie che portano avanti a difesa dei diritti di tutti.
Da Nasrin Sotoudeh, l’avvocata iraniana condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate per essersi opposta alla legge che in Iran impone alle donne l’obbligo di indossare il velo, a Marielle Franco, attivista brasiliana uccisa per il suo impegno a difesa dei diritti del mondo LGBT, a Ebru Timtik, avvocata turca morta in carcere dopo 238 giorni di sciopero della fame per aver chiesto un giusto processo, fino ad arrivare a Nasibe Semsai, architetta iraniana protagonista delle pacifiche manifestazioni del mercoledì bianco. Sono migliaia le donne uccise, torturate, arrestate per il solo fatto di aver difeso i diritti fondamentali, di aver perseguito l’uguaglianza quale principio fondamentale e comune a tutte le persone.
Per nessuna di loro gli Stati, l’Unione Europea, gli organismi internazionali hanno agito a pretesa del rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, quel nucleo di norme poste a tutela di ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano. Convenzioni, dichiarazioni e trattati che spesso restano lettera morta davanti agli interessi strategici e geopolitici ispirati dalle sole ragioni economiche e dei mercati.
Così, a distanza di quasi dieci anni dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul – 11 maggio 2011), ratificata da 34 paesi, gli obiettivi di proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne, predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica, sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica, sono lontani dall’essere perseguiti.
Ciò che manca è l’approccio globale e collaborativo tra gli Stati contraenti e la concreta cooperazione internazionale mirata al perseguimento comune degli obiettivi e alla difesa comune e collettiva dei soggetti vittime di violenza e discriminazioni. Approccio che, seppure è nelle intenzioni della convenzione, stenta a trovare effettività a causa degli interessi degli Stati, volti a tutelare rapporti economici e posizioni di mercato piuttosto che le persone ed i loro diritti.
Il raggiungimento dell’uguaglianza di genere de jure e de facto è l’unico strumento per prevenire la violenza contro le donne. Ogni singolo Stato, non potendo incidere sulle scelte di politica interna degli altri Stati, ha però il dovere di proteggere chi viene esposto a discriminazioni, violenze, detenzioni e pene inumane per il solo fatto di aver difeso il diritto all’uguaglianza di genere.
Dalle vittime di tratta, alle vittime di mutilazioni dei genitali femminili, alle donne stuprate nei campi di detenzione in Libia, alle attiviste per i diritti umani in Iran che si oppongono a quei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini, per tutte loro, imbrigliate spesso da norme nazionali poco riconoscenti e nell’indifferenza della comunità di Stati che dovrebbe proteggerle, varrebbe quel divieto di respingimento enunciato dall’art. 61 della convezione di Istanbul e la parallela tutela fornita dal riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951. Riconoscimento che potrebbe, come nel caso della Turchia e nella vicenda di Nasibe Semsai, trovare applicazione bypassando la riserva geografica di cui si avvale la Turchia in relazione alla convenzione di Ginevra del 1951 e per la quale lo status di rifugiato è concesso solo alle persone provenienti da paesi che fanno parte del Consiglio d’Europa.
Lo stato di diritto e il contesto di norme del diritto internazionale dei diritti umani forniscono gli strumenti di tutela e le garanzie necessarie ad assicurare protezione adeguata ai difensori dei diritti umani, che con i loro corpi contrastano le violenze e le persecuzioni degli Stati; ciò che manca è la volontà degli Stati, dell’UE e di tutta la comunità internazionale di farsi attori di azioni politiche concrete che garantiscano il principio di effettività della tutela dei diritti umani.

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